Corte di Cassazione, sentenza n 19617 del 18 settembre 2020
L’unico titolo universitario conosciuto dall’ordinamento prima della riforma attuata con la I. n. 127 del 1997 e con le successive disposizioni attuative di fonte secondaria (il D.M. n. 599 del 1999 e, successivamente il D.M. n. 270 del 2004), costituito dal diploma di laurea (D.L.), è stato sostituito dalla laurea (L. di cui ai D.M. innanzi citati) che si consegue al termine del corso di studi di durata triennale.
Tanto comporta che il legislatore con le disposizioni di legge che disciplinano l’accesso alla dirigenza, i criteri di selezione dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i meccanismi di reclutamento, di selezione, di progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, laddove non ha inteso richiedere in modo espresso un titolo di studi ulteriore e specializzante, ma ha fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea ha inteso richiedere il possesso dell’unica “laurea” oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ossia quella conseguita all’esito di un corso di studi universitari di durata triennale (TAR Lazio 16 gennaio 2012 n. 430; TAR Lazio 3 novembre 2009 n. 10729);