Corte di Cassazione, Sentenza n. 21108 del 02 ottobre 2020
La Suprema Corte ha già stabilito che, in tema di iva, le prestazioni dei chiropratici non possono essere comprese tra quelle sanitarie che beneficiano dell’esenzione dal tributo, poiché l’art. 2, comma 355, della I. 24 dicembre 2007 n. 244, pur avendo inquadrato il chiropratico tra i professionisti sanitari di primo grado, rinvia a un regolamento di attuazione, mai adottato; ha quindi ritenuto questo regolamento indispensabile per individuare la tipologia delle prestazioni svolte e per disciplinare i profili della professione, secondo le linee indicate dagli art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dall’art. 13 della sesta direttiva n. 77/388/CE, trasfuso nell’art. 132, par. 1, lett. c), della direttiva iva n. 112/2006/Ce (Cass. 28 ottobre 2014, nn. 22812, 22813 e 22814; 22 marzo 2019, n. 8145; 20 dicembre 2019, n. 34169).
Ciononostante, la giurisprudenza unionale ha aperto all’esenzione da iva l’attività svolta, tra gli altri, dai chiropratici, stabilendo che, anche se spetta agli Stati membri verificare che i prestatori di cure interessati possiedano le qualifiche professionali a tal fine necessarie, dunque (come riconosce Corte giust. 27 aprile 2006, cause C-443/04 e C-444/04, Solleveld e vari den Hout-van Eijnsbergen, punti 37 e 38), ciò non necessariamente significa che i prestatori in questione esercitino una professione disciplinata dalla normativa dello Stato membro interessato (Corte giust. in causa C- 597/17, cit., punto 27): «possono quindi essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell’organizzazione delle professioni mediche e paramediche in tale Stato membro».
Quindi deve essere statuito il seguente principio di diritto:In tema di Iva, il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633/72, al chiropratico che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale”