Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n 39/2019
Come affermato dalla Sezione in un caso analogo (cfr. sent. n. 68/2018), una struttura privata che incamera, a fronte di ogni soggetto ospitato, risorse pubbliche per svolgere un servizio delicato e fondamentale per la collettività, riguardante soggetti minori in stato di bisogno, non può limitarsi a mantenere per mesi la comunità a livelli non consoni ai previsti standard di qualità, poiché in tal caso viene frustrato il fine, di natura pubblicistica, di preservare la salute, la formazione, il benessere psicofisico, la sicurezza e la stessa incolumità di persone minori, già provate dal triste decorso delle proprie vicende personali. La documentazione in atti (cfr. i verbali della commissione di vigilanza dell’ASL, prodotti da parte attrice sub doc. 2, all. 2-4, 6-11, 13-14 e l’ispezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del 21 ottobre 2015 sub doc. 1, nonché il verbale della commissione n. 17/2015, recepito dalla deliberazione dell’ASL di X del 25 novembre 2015, prodotta sub doc. 12, in cui, “preso atto della gravità delle criticità emerse, alcune delle quali reiterate” si propone la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento) emerge un quadro complessivo che, al di là di singoli interventi di adeguamento, che in effetti, come fa rilevare la difesa, sono stati effettuati, non può certo dirsi aderente ai principi fissati dalla L.r. n. 1/2004 cit. e dalle relative norme attuative.
Quanto all’elemento soggettivo è condivisibile la prospettazione accusatoria della ricorrenza del c.d. dolo contrattuale ravvisabile nel cosciente inadempimento degli obblighi di servizio (cfr. questa Sez. n. 68/2018 cit. e la giurisprudenza ivi richiamata). La convenuta, nel periodo considerato, non ha effettuato, se non in misura parziale, gli interventi finalizzati a raggiungere, in modo definitivo e permanente, gli standard contemplati dalla normativa regionale per le comunità della specie, nonostante le puntuali prescrizioni adottate nei suoi confronti, tant’è che nel 2015 si è giunti alla sospensione dell’autorizzazione per il persistere di inadempimenti. Che poi questi non rivestissero gravità tale da assumere rilevanza penale, al fine di integrare la fattispecie dell’art. 355 c.p. o da provocare il più drastico provvedimento di revoca, non ne esclude la rilevanza sull’esatto adempimento degli obblighi di servizio del gestore e sull’imputabilità alla coscienza e volontà di quest’ultimo.