L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ( Direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche), come modificata dalla Direttiva 2009/136 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, letta alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, il paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che si oppone a misure legislative che prevedono, ai fini previsti dal presente articolo 15, paragrafo 1, come misura preventiva, per dati di traffico generalizzati e indifferenziati e dati di localizzazione. D’altra parte, l’articolo 15, della direttiva 2002/58, non osta a che le misure legislative:
– consentano, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un’ingiunzione emessa ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di effettuare la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di traffico e dei dati di localizzazione, in situazioni in cui il Lo Stato membro interessato si trova ad affrontare una grave minaccia per la sicurezza nazionale che si rivela reale, attuale o prevedibile, essendo la decisione che prevede tale ingiunzione soggetta a un controllo effettivo, da parte di un tribunale o di un organo amministrativo indipendente , la cui decisione ha effetto vincolante, volta a verificare l’esistenza di una di queste situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie da prevedere,e tale ingiunzione può essere emessa solo per un periodo limitato a quanto strettamente necessario, ma rinnovabile se tale minaccia persiste;
– prevedere, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, della lotta contro i reati gravi e della prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, la conservazione mirata dei dati di traffico e dei dati di localizzazione che siano la base di elementi oggettivi e non discriminatori, secondo le categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo limitato nel tempo a quanto strettamente necessario, ma rinnovabile;
– prevedere, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, della lotta a reati gravi e della prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, una conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti alla fonte di una connessione, al fine di un periodo di tempo limitato a quanto strettamente necessario;
– prevedere, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, della lotta alla criminalità e della salvaguardia della sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all’identità civile degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica, e
– consentire, ai fini della lotta contro la criminalità grave e, a fortiori, della salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un’ingiunzione rilasciata ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, con decisione dell’autorità autorità competente soggetta ad effettivo controllo giurisdizionale, di procedere, per un periodo determinato, alla rapida memorizzazione dei dati sul traffico e dei dati sull’ubicazione a disposizione di tali fornitori di servizi
a condizione che tali misure assicurino, attraverso regole chiare e precise, che la conservazione dei dati in questione sia subordinata al rispetto delle relative condizioni materiali e procedurali e che le persone interessate dispongano di effettive garanzie contro il rischio di abuso.