Corte di Cassazione Penale, sentenza n 28130 dep l’8 ottobre 2020
X doveva rispondere del delitto ex artt. 110 e 356 cod. pen., per avere commesso frode — somministrando manodopera interinale senza osservare le clausole contrattuali finalizzate a selezionare il personale in modo oggettivo – nell’esecuzione del contratto di appalto stipulato fra la unità operativa dell’agenzia interinale, della quale era responsabile, e l’Azienda sanitaria locale, in concorso con il responsabile del servizio professioni sanitarie della predetta A.s.l.
La Suprema Corte con l’occasione ha precisato che possono profilarsi l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture considerato ex art 355 cod. pen. o la frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen.
Il primo consiste nella mancata consegna, totale o parziale, ovvero nella ritardata consegna di cose o opere che non solo siano dovute ma che siano anche “necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio”, in questo caso bastando la constatazione dell’illiceità civile dell’inadempimento per la
configurazione del reato (Sez. 6, n. 4923 del 12/01/1984, Carmando, Rv. 164483).
Il secondo consiste in ogni inadempimento che sia effetto di malafede contrattuale, comprendente , secondo l’ampio contenuto della disposizione, senza la necessità di uno specifico richiamo, anche gli inadempimenti concernenti cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio (Sez. 6, n. 3670 del 29/01/1993, Cornia, Rv. 193871). Per la configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture basta il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non è necessario che vi sia stata una dazione di aliud pro alio in senso civilistico purché la difformità sia apprezzabilmente significativa: la nozione di frode si riferisce a ogni condotta che, nei rapporti con la Pubblica amministrazione, viola il principio di buona fede e lealtà nell’esecuzione del contratto sancito dall’art. 1375 cod. civ. e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l’interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Milesi e altri, Rv. 269370; Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267828; Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Peratello, Rv. 262538).