TAR Lazio, sentenza n. 12288 del 20 novembre 2020
Il gravame aveva ad oggetto tanto la delibera con cui l’Anac ha modificato le precedenti Linee Guida in materia di trasparenza, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 20/2019, quanto il successivo provvedimento con cui l’ASL di x ha dato attuazione a tali linee guida, disponendo la pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 da parte dei dirigenti del Servizio sanitario titolari di struttura complessa.
È stata affrontata la questione dell’applicabilità dell’art. 14, così
come riformulato all’esito della sentenza della Corte, ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale.
Dall’esame delle peculiarità di tale organizzazione si evince, non solo che il numero dei dirigenti è di molto superiore a quello degli altri settori della pubblica amministrazione, ma che, di conseguenza, anche strutture nel cui ambito operano numerosi dirigenti sono configurate come strutture semplici, ovvero come unità organizzativa più piccola del sistema (l’unica la cui direzione, secondo il provvedimento impugnato, sfuggirebbe agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013).
Allo stesso modo, risalendo nell’organizzazione, le strutture complesse non coincidono, sic et simpliciter, con unità organizzative di rilevanti dimensioni ed apicali, ma comprendono anche figure di media entità, molto numerose e diffuse nel sistema ospedaliero.
Tali considerazioni inducono a ritenere, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, che l’individuazione dei destinatari dell’obbligo di pubblicazione, particolarmente penetrante, dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. citato, nei medici responsabili di struttura complessa non costituisca un adeguato bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza, in quanto comporterebbe la raccolta di un numero elevatissimo di dati, aventi ad oggetto informazioni anche relative ai redditi privati dei professionisti interessati, con conseguente eccessiva
penalizzazione della “privacy” di tali soggetti rispetto all’effettivo accrescimento della possibilità di conoscenza dei meccanismi del sistema da parte del cittadino.
Le figure dirigenziali indicate, infatti, non possono considerarsi particolarmente vicine rispetto alla sede di individuazione e selezione degli indirizzi politici, e si occupano piuttosto dell’effettiva gestione ed operatività delle aziende sanitarie.
In relazione a tali attività e alla capillare diffusione delle strutture di livello complesso l’esigenza di trasparenza deve ritenersi, per definizione, grandemente attenuata, con la conseguenza che l’accumulo dei dati reddituali di tali soggetti comporterebbe più un appesantimento del sistema
che un effettivo beneficio alla trasparenza e conoscibilità dell’operato dell’Amministrazione.