Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 04.11.2013, n. 5284
L’atto aziendale in questione non può essere ridotto a mera espressione di autorganizzazione aziendale ovvero a espressione di meri aspetti gestionali, quando esprime anche un disegno organizzativo volto a conseguire obiettivi di rilevanza pubblicistica.
D’altronde, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 stabilisce che l’atto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie disciplina, in particolare, “la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata” e individua “le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria”, il tutto “sulla base dei princìpi e dei criteri stabiliti nei protocolli d’intesa tra regione e università”; il successivo comma 3 recita, poi, che “l’atto aziendale è adottato dal direttore generale, d’intesa con il rettore dell’università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2”.
Alla luce di tali considerazioni va quindi confermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa