Corte dei Conti,Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 344 del 16/12/2020
L’art. 90 del TUEL, che demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la possibilità di istituire le peculiari strutture in ausilio ai soggetti di direzione politica dell’amministrazione locale, dispone che le stesse possano svolgere esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono, con divieto di espletamento di attività di tipo gestionale. Per espressa previsione normativa, presso tali uffici possono essere assegnati dipendenti facenti parte della dotazione organica dell’ente ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, per i quali sono previste le modalità di individuazione del trattamento economico, ancorate al CCNL di comparto.
Per quanto premesso, è evidente, e di ciò la sentenza di primo grado ha dato puntuale contezza, che la creazione di simili articolazioni, alle quali sono stati preposti professionisti esterni, tradisca la reale natura del rapporto cui si è inteso dare vita, essendo la nomina chiaramente volta a ottenere prestazioni da parte di terzi, senza attenersi alle limitazioni correlate al regime del contratto di lavoro subordinato, al quale la norma del TUEL fa preciso rinvio.
Ciò fa sì che per la qualificazione giuridica degli incarichi in parola non possa che farsi riferimento all’ art. 7, comma 6, del D.L.vo 165 del 2001, per inferirne che si tratti di consulenze affidate, in carenza dei presupposti indefettibili cui la legge ne assoggetta il ricorso (esigenze straordinarie ed eccezionali da soddisfare; carenza della struttura organizzativa, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, rispetto alle finalità specifiche prefissate; verifica dei requisiti di professionalità richiesti dalla natura dei compiti attribuiti).
In difetto delle condizioni, come ripetutamente ricordate dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. II App. n. 523 del 2017), per poter utilmente collocare gli organismi in parola tra gli uffici di cui all’art. 90 TUEL, e delle circostanze per una loro legittimazione sotto il profilo dell’aderenza alle regole dell’art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165 del 2001, sopra ricordate, resta confermato che il ricorso agli incarichi in parola, in violazione dei vincoli di legge, costituisca illecito erariale per l’ingiustificata erogazione di compensi a carico del bilancio pubblico.
Nello specifico, tanto si rileva in assenza di una qualsiasi procedura volta a individuare le specifiche professionalità richieste, praticamente in mancanza di motivazione in ordine alle esigenze straordinarie dell’Ente e all’impossibilità di fronteggiarle con le risorse interne. Altrettanto deve dirsi per la carenza, in fase di liquidazione dei corrispettivi, di qualunque valutazione sui risultati conseguiti.
Dalle somme spese dal Comune, finalizzate ad attribuire designazioni fiduciarie al di fuori dei casi consentiti dalle norme, come delineati, che si sono sostanziate nel conferimento di una generica collaborazione per attività istituzionali non consentito dall’ordinamento, è derivato un danno erariale nella misura corrispondente alla spesa.