Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 37 del 16 dicembre 2020
Il Comune avrebbe riconosciuto il debito nella misura ridotta, impegnandosi ad estinguerlo con pagamenti rateali, fatte salve le ulteriori pretese da definire mediante arbitrato irrituale.
Nell’esaminare quindi la differenza tra transazione e debito fuori bilancio, il Comune richiama il Principio contabile n. 2, in relazione alla natura tassativa dell’elencazione dei DFB ex 194 del Tuel, del suo carattere eccezionale, e dall’espressa affermazione che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio.
Richiama quindi la giurisprudenza della Corte dei conti, e in particolare la delibera della Sezione controllo Puglia n. 80/2017 e la delibera della sezione per la Regione Siciliana n. 164/2016. Il Comune rileva, quindi, che non essendo la transazione un debito fuori bilancio, l’Ente ha applicato i principi indicati dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 21/2018 che richiama.
Ma la Corte dei Conti ha affermato, invece, che l’asserita qualifica di transazione, attribuita all’accordo con la regione Calabria dal ricorrente, non può comportare ex se l’applicazione di una disciplina eccezionale, rispetto alla stessa eccezionalità della disciplina dei debiti fuori bilancio, in costanza di una ripetuta violazione delle relative disposizioni. A tal fine va evidenziato che la previsione di un tempo massimo per il pagamento dei creditori mira a tutelare soggetti che si trovano in una posizione debole rispetto a chi gestisce il bilancio pubblico perché privati delle azioni esecutive, evitando possibili abusi, in violazione di elementari principi di correttezza nei rapporti con i creditori.