Corte di Cassazione, sezione quinta Penale, sentenza n. 37517 del 28 dicembre 2020
Appare assolutamente condivisibile la valorizzazione operata dai giudici di merito della circostanza che il X non abbia adempiuto al dovere, impostogli dalla previsione dell’art. 323, co. 1, c.p., di astenersi dal partecipare alla adozione della delibera n. 5 del 18.1.2010, che, anzi, lo stesso imputato aveva sollecitato formalmente con la relativa proposta del 14.1.2010, in presenza di un evidente interesse lavorativo ed economico della moglie, suo prossimo congiunto. La violazione del dovere di astensione, invero, pur non bastando da sola ad integrare il delitto di abuso d’ufficio, essendo sempre necessario dimostrare l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 12075 del 06/02/2020, Rv. 278723), rappresenta pur sempre uno degli elementi su cui fondare la prova dell’esistenza del dolo, soprattutto quando sia accompagnata da ulteriori elementi dotati di valore sintomatico sul punto, come nella vicenda in esame.