Corte di Cassazione, ordinanza n. 27932 del 7 dicembre 2020
La contrattazione collettiva ha disciplinato in norme distinte i criteri per la progressione economica orizzontale e le modalità di finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica; nella scelta delle parti contraenti il collegamento tra gli uni e le altre è nel senso che le aziende devono pianificare le progressioni tenendo conto delle risorse presenti nel fondo – a consuntivo – al 31 dicembre di ciascun anno precedente e che il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
Questo, però, non vuol dire che in caso di capienza del Fondo idonea a soddisfare le esigenze di tutti i dipendenti teoricamente interessati alle progressioni si possa prescindere dal percorso selettivo specificamente individuato; del resto, nel rapporto di pubblico impiego, l’istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi; esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell’apporto individuale passato e potenziale del lavoratore; l’effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni; così, attraverso l’istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull’effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l’anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori; il tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.
Trattasi, come è evidente, della previsione di una procedura selettiva imprescindibile e rispetto alla quale le disponibilità di bilancio fungono solo da limite esterno.