Corte di Cassazione, sezione quinta Penale, sentenza n. 836 del 12 gennaio 2021
Solo se nell’intenzione dell’agente il pass viene presentato come fotocopia e/o riproduzione di un documento vero (senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno), viene automaticamente escluso il reato dì uso di falso, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 18961 del 23/09/2016 Ud. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 270045 – 01); invece nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto che il pass è stato esposto come fosse l’originale costituendone la riproduzione fotostatica plastificata artigianalmente in modo tale da avere l’apparenza dell’originale.
A fronte della evidenza della falsità del documento esibito ed utilizzato come fosse l’originale, le spiegazioni rese dal ricorrente sono state ritenute non convincenti, e sono stati reputati altresì non pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati a sostegno della versione del fatto dalla difesa. Innanzitutto nel caso di specie l’uso dell’atto non è stato realizzato dal titolare effettivo del permesso, che era la madre dell’imputato e non quest’ultimo, con la conseguenza che non sono conferenti i precedenti che presuppongono l’uso da parte dell’avente diritto; né assumono rilievo – prosegue la corte territoriale – quelli che escludono l’ipotesi della truffa ravvisando la fattispecie di cui all’art. 188 cod. strada, non essendo qui in gioco tale ipotesi di reato bensì quella dell’uso di atto falso.
La corte territoriale ha invece correttamente ritenuto riconducibile il caso di specie a quei precedenti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui integra il reato di falsità materiale – e in caso di mero uso di un siffatto documento il reato di cui all’art. 489 cod. pen. – la riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorchè il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. Non integra, invero, il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), l’esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale.