Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sentenza 3 del 17 febbraio 2021
Il requirente erariale ravvisava il pregiudizio economico derivato alla X nella “differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni quadro (CONSIP) e quello indicato nell’accordo stipulato con la Y s.a.s. in materia di rifornimento di carburante per gli automezzi aziendali.
Ha reputato il Collegio che, come in ogni altra ipotesi di responsabilità erariale di tipo risarcitorio (che presume un pregiudizio economico concreto ed attuale), incombeva sull’attore erariale l’onere di provare tutti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, primo fra tutti la sussistenza di un danno specificamente individuato.
È noto, infatti, come in via generale la giurisprudenza di questa Corte si sia ormai assestata sul principio secondo il quale per integrare l’elemento oggettivo del danno ingiusto “non è sufficiente la mera violazione di legge, essendo necessaria una ingiustificata diminuzione patrimoniale“; o meglio, che “non tutti i comportamenti illeciti determinano danno in quanto la potenzialità dannosa del comportamento illecito dei pubblici poteri va saggiata in concreto nei singoli casi (e comunque questo va dimostrato attraverso specifici indici)”: cfr. Sez. IIIa App. n. 11 del 4 febbraio 2019.
Egualmente concorde è la giurisprudenza nel ritenere che, anche nei casi di violazione delle norme sull’evidenza pubblica, il danno derivato dall’omesso ricorso a tali specifiche regole non possa considerarsi sussistente in re ipsa, ma che debba, al pari delle altre ipotesi di danno erariale, essere provato.