Corte di Cassazione, sentenza n 5478 del 26 febbraio 2021
Un dipendente del Comune con la qualifica di agente della polizia municipale chiedeva dichiararsi la nullità del licenziamento senza preavviso intimatogli dal datore di lavoro il 19 luglio 2016, con effetto dal 16 agosto 2016.
Esponeva che con atto del 30 giugno 2016 l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) gli aveva contestato tre episodi del 5 novembre 2011, 11 novembre 2011, 14 marzo 2013. di falsa attestazione della presenza in servizio ai sensi dell’art. 55-quinquies. comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI); che l’UPD„ con provvedimento prot. n. 35518 del 2016, aveva disposto la sanzione del licenziamento senza preavviso a decorrere dal 16 agosto 2016
Il Comandante della Polizia municipale, aveva dato il via alle indagini mediante denuncia nel novembre 2011 ai Carabinieri, e dunque la prima acquisizione della notizia era antecedente al 22 marzo 2016, giorno in cui è stato trasmesso al Comandante l’avviso di conclusione delle indagini relative al procedimento penale a carico del dipendente.
La Corte ha affermato che il Comandante della Polizia municipale, nel 2011, allorché aveva provveduto a denunciare le anomalie nelle prestazioni del servizio da parte di diversi agenti della Polizia municipale, poteva avere solo una astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti che non consentiva una precisa contestazione degli addebiti, e che solo a seguito della cristallizzazione dei tempi e delle modalità delle condotte nel capo di imputazione contenuto nell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis, cod. proc. pen., l’Amministrazione comunale aveva appreso la notizia qualificata delle infrazioni commesse dal dipendente per avviare il procedimento disciplinare.