In Italia, il decreto legislativo n. 504/1992 ha sottoposto i contribuenti assoggettati al pagamento dell’ICI all’obbligo di versare l’importo da essi dovuto a uno dei concessionari dello Stato incaricato di riscuotere tale imposta e di girare tale importo ai comuni beneficiari. Secondo questa stessa normativa, l’ICI deve essere pagata mediante un versamento diretto al concessionario della circoscrizione nella quale è situato il comune beneficiario ovvero mediante versamento su un conto corrente postale intestato a tale concessionario.
Le controversie di cui ai procedimenti principali vertono sulle richieste di pagamento di commissioni rivolte da Poste Italiane a due concessionari incaricati della riscossione dell’ICI: Riscossione Sicilia e l’Agenzia delle entrate.
La Corte (Quinta Sezione) ha dichiarato:
L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane SpA per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare