In tema di malpractice medica, una transazione palesemente irragionevole interrompe il nesso causale con l’operato dei sanitari


Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 61 del 5 marzo 2021


Affinché la transazione possa fondare la richiesta risarcitoria, essa non deve fondarsi su scelte irragionevoli, arbitrarie, illogiche o abnormi, ma al contrario deve costituire il frutto legittimo di una ponderata valutazione, finalizzata a salvaguardare gli interessi patrimoniali pubblici mediante una ragionata analisi del rapporto costi/benefici in relazione alla dinamica del caso concreto (cfr., ad es., Sez. II App. n. 67 del 2020 e 741 del 2018; Sez. III App. nn. 536 del 2017 e 53 del 2017 e Sez. App. Sicilia n. 271 del 2013; in questi termini anche Sez. Piemonte n. 77/2019).
Infatti, in presenza di una transazione palesemente irragionevole, essa interromperebbe il nesso causale tra l’operato dei sanitari ed il danno rappresentato dall’esborso economico conseguente all’accordo transattivo.
Fatta tale premessa, occorre considerare che nella fattispecie in esame la transazione è avvenuta all’interno di un procedimento tecnico preventivo promosso dal sig. M. senza che, tuttavia, si sia svolto un accertamento tecnico peritale.
Dunque, non solo non sono stati sentiti i sanitari coinvolti, i quali ben avrebbero potuto fornire informazioni ed elementi tecnici necessaria a sostenere una valida difesa processuale, ma neppure si è ritenuto di attendere lo svolgimento della consulenza tecnica che, peraltro, il Giudice del procedimento civile aveva già disposto.
Vi è da supporre, pertanto, che l’Azienda Sanitaria si sia determinata alla transazione, in difetto di qualunque accertamento giudiziale, sulla base della considerazione dell’esistenza di un grave errore medico, di una più che probabile soccombenza giudiziaria.
Tuttavia, tale eventualità sembra decisamente smentita dalle risultanze processuali.
In ogni caso, i fatti sopra descritti portano a ritenere non adeguatamente motivata la scelta dell’Amministrazione di addivenire alla transazione con il sig. M., quantomeno sotto il profilo della valutazione dell’operato dei sanitari oggi convenuti in giudizio.

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