CTR Campania, Sentenza N. 1530 del 18/02/2021
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta. In tale ottica, come affermato in tema di riduzioni TARSU, «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso ….. » (v. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019, e Cass. n. 22130/2017 e n. 12979/2019).
Ciò premesso, la Commissione rileva che nel caso in esame, come si evince dai motivi del ricorso, non viene contestata dall’appellante l’istituzione del servizio nel Comune, bensì solo il mancato svolgimento del servizio stesso presso l’immobile di abitazione. A riprova di quanto dedotto, l’appellante produce le attestazioni rilasciate dal Comune nel lasso di tempo intercorrente dal 2013 al 2018.
Da tali attestazioni ed in particolare da quella rilasciata in data 19/02/2018, nella quale viene dichiarato che il servizio non viene svolto “a tutt’oggi” presso l’abitazione dell’appellante stesso, emerge la continuità della situazione lamentata nel predetto lasso di tempo, per cui può ritenersi sufficientemente provato a parere della Commissione, il mancato svolgimento del servizio anche per l’anno 2014, cui è riferita la cartella contestata.
Sussistono pertanto i presupposti per l’applicazione della riduzione prevista dal citato art. l, comma 656, L. n.147 del 2013, ai sensi del quale la TARI è dovuta nella misura massima de 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, defalcando a favore del contribuente dall’importo intimato, l’80% dello stesso.