ANAC, delibera n. 184 del 3 marzo 2021
Con delibera di Giunta n. 469 del 3 aprile 2020 il Comune assegnava la spesa complessiva di € 39.466.275,00 per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili del Comune, rinnovando di un anno il contratto già sottoscritto il 14 aprile 2013 e scaduto il 15 aprile 2020, alle stesse condizioni del precedente con condizioni migliorative dal punto di vista economico. L’affidamento è stato preceduto da una richiesta di offerta tecnica economica del Comune del 24 marzo 2020 e dall’invio, da parte di X, dell’offerta tecnico economica in data 26 marzo 2020, successivamente integrata in data 3 aprile e 8 aprile 2020.
A riguardo occorre considerare che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Delibera Anac n. 304 del 1.4.2020).
L’Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di rinnovo dei contratti pubblici di appalto (come la proroga) non vi sia alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).
L’Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni. In particolare, la procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) dello stesso d.lgs. 163/2006 (Deliberazione ex AVCP n. 6/2013 e parere n. 38/13 del 24.07.2013) ammette la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando, faccia seguito ad un contratto stipulato a seguito di procedura aperta o ristretta e rientri in determinati limiti temporali (tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale). Tali condizioni non si rinvengono nel rinnovo operato dal Comune, in quanto il contratto originario del 4 ottobre 2013 è stato affidato in forma diretta e non è stata prevista la possibilità né di rinnovare né di prorogare l’esecuzione del servizio, inoltre la prosecuzione, disposta nel 2020, è avvenuta tre anni dopo la stipula del contratto originario
Quindi l’ANAC ha concluso che l’affidamento ad X della prosecuzione della gestione del servizio di teleriscaldamento su immobili di proprietà del Comune dal 16 aprile 2020 al 15 aprile 2021 costituisce una fattispecie di affidamento diretto di appalto di servizi sopra soglia comunitaria, non giustificato dalla normativa speciale di cui all’Allegato II del d.lgs. 115/2008, nonché in carenza dei presupposti applicativi del rinnovo contrattuale e della cd. proroga tecnica.