Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 168 del 22 aprile 2021
Con il riconoscimento della causa di servizio, le assenze per malattia andavano retribuite per intero ma andavano, comunque, a sommarsi ai fini del calcolo del periodo di comporto che è risultato esaurito alla data del 14.9.2012, con il mantenimento, quindi, dell’intero trattamento retributivo per un periodo pari ad un massimo di n. 36 mesi.
La convenuta, avendo abbondantemente superato il periodo di comporto, è stata licenziata con provvedimento del Dirigente Scolastico del 27 maggio 2015. Le retribuzioni sarebbero state non dovute a decorrere dal 15 settembre 2012, data in cui sarebbe stato superato il periodo di comporto, sino al 27 maggio 2015, data del licenziamento, per un totale di euro 58.035,42.
Ciò consente di poter qualificare la condotta della convenuta come dolosa. Una eventuale responsabilità dell’amministrazione di appartenenza, in termini di omessa vigilanza in ordine alla esatta quantificazione, previa ricognizione, delle giornate di malattia richieste dalla convenuta, o per la richiesta di una eventuale visita, potrebbe prospettarsi unicamente in relazione ad una ipotesi di condotta gravemente colposa.
Da ultimo occorre precisare che non è meritevole di accoglimento la richiesta formulata dalla difesa in ordine alla possibilità per il Collegio di determinare il quantum dovuto dalla convenuta al netto e non al lordo delle trattenute fiscali. A tal fine la difesa ha ricordato la recente normativa di urgenza approvata con DL 19 maggio 2020 n. 34, il cui articolo 150 impone al lavoratore di restituire al datore di lavoro, le eventuali somme indebitamente percepite, al netto e non al lordo delle trattenute fiscali
Cosa diversa dalla condotta dolosa di cui ci si occupa, infatti, è quanto accade in sede di lavoro subordinato e di erronea erogazione di retribuzioni indebite (come hanno precisato le Sezioni Riunite con sentenza n. 24/2020/QM/SEZ), fattispecie di cui si occupa la recente novella normativa.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, deve, ribadirsi, pertanto, la necessità che la restituzione del dovuto avvenga al lordo e non al netto delle trattenute fiscali.