Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n 136 del 21 aprile 2021
La fattispecie oggetto di esame riguarda un’ipotesi di danno indiretto collegato ad un episodio di malpractice medica: in particolare, il danno, deriva dalla stipula di una transazione tra l’Azienda Ospedaliera Sanitaria di Cuneo ed i signori G. – R., comportante il complessivo esborso a favore di questi ultimi della somma di € 250.000,00. Presupposto della transazione sarebbe la scorretta gestione della gravidanza della signora G., paziente seguita dal convenuto dr. O., esitata con la morte del feto in data 28 marzo 2011, alla 36esima settimana di gestazione.
Com’è noto, affinché una transazione non interrompa il nesso causale in fattispecie di danno indiretto, essa non deve fondarsi su scelte irragionevoli, arbitrarie, illogiche o abnormi, ma al contrario deve costituire il frutto legittimo di una ponderata valutazione, finalizzata a salvaguardare gli interessi patrimoniali pubblici mediante una ragionata analisi del rapporto costi/benefici in relazione alla dinamica del caso concreto (cfr., ad es., Sez. II App. n. 67 del 2020 e 741 del 2018; Sez. III App. nn. 536 del 2017 e 53 del 2017 e Sez. App. Sicilia n. 271 del 2013; in questi termini anche Sez. Piemonte n. 77/2019).
Ebbene, l’esame degli atti di causa non solo conferma la ponderatezza della scelta transattiva ma ribadisce, ancora una volta, l’esistenza del nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento lesivo.