Consiglio di Stato, sentenza n 2963 del 12 aprile 2021
Risulta evidente che l’omessa dichiarazione abbia riguardato «gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro», fattispecie prevista dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016).
Non coglie nel segno il rilievo secondo cui le violazioni non sarebbero state “debitamente accertate”, come richiesto dalla causa di esclusione da ultimo richiamata.
Detti verbali integrano, infatti, il predetto requisito normativo, posto che l’art. 80, comma 5, lett. a), richiede, appunto, che si tratti di una infrazione “debitamente accertata”, e non “definitivamente accertata”. Non è quindi necessario che le violazioni siano vagliate in sede giurisdizionale (né, tantomeno, come opina l’appellante, che siano state oggetto di una sentenza penale).
Come precisato in giurisprudenza (di recente cfr. Cons. St., V, 28 dicembre 2020, n. 8409; in precedenza Cons. St., III, 24 settembre 2020, n. 5564), con la notificazione del verbale – ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 – si produce l’accertamento della violazione amministrativa (mentre l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della medesima legge consegue al contraddittorio procedimentale e costituisce espressione del potere dell’amministrazione competente di determinare l’importo dovuto per la violazione, ove sia ritenuto fondato l’accertamento, e di ingiungerne il pagamento all’autore). I verbali del Servizio prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, sono dunque suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a), costituendo esplicazione del potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme previste dalla legge