Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 329 dell’11 maggio 2021
L’Azienda istante rappresenta che alcuni medici convenzionati “hanno la necessità di produrre alle Compagnie assicuratrici presso le quali hanno aperto sinistri connessi ad infortuni occorsi nell’esercizio dell’attività professionale (isolamento domiciliare covid) le attestazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata ad appurare il diritto degli interessati a percepire l’indennizzo dei giorni di assenza dal servizio dovuti al riferito isolamento domiciliare”
In merito alla fattispecie in esame, occorre far riferimento all’articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che, nell’individuare gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine, include altresì gli «Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, (…) e delle unità sanitarie locali (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta . Tali tipologia di atti scontano l’imposta i bollo, nella misura di 16 euro «per ogni foglio». La citata disposizione, ad avviso della scrivente, trova applicazione anche nell’ipotesi in esame in cui l’Azienda istante rilascia al medico che ne ha fatto richiesta un atto necessario allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata ad appurare il diritto del medico interessato a percepire l’indennizzo dalla compagnia assicurativa con la quale il medico stesso ha volontariamente stipulato il contratto di assicurazione. Per le suesposte considerazioni, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame l’articolo 26 della Tariffa, parte II, che prevede l’applicazione dell’imposta in caso d’uso, per i Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni