Il nuovo decreto semplificazioni (decreto legge 31 maggio 2021, n. 77)
con l’art. 57 comma 2 lett. h), ha prorogato fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di cui all’art. 21 comma 2 del c.d. Decreto Semplificazioni (DL 76/2020), che aveva apportato importanti modifiche sostanziali al regime della responsabilità amministrativo-contabile, in via transitoria fino al 31 dicembre 2021.
La deroga introdotta, con un regime transitorio, concerne la limitazione della responsabilità amministrativo-contabile per i fatti commessi dall’entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020) e sino al 31 dicembre 2021, ai soli fatti commessi con volontà di provocare il danno (oltre alla volontà, prevista dal primo comma del medesimo articolo, di violare la legge).
Quindi, in sintesi, il nuovo regime della responsabilità amministrativa, sino al 31 dicembre 2021, non prevedeva più il requisito della colpa grave, se non per i danni causati da omissione o inerzia. Per i fatti commissivi prevedeva, in via strutturale, come elemento psicologico necessario solo il dolo, inteso come volontà di violare la legge, e, in via transitoria fino a tutto il 2021, prevedeva come elemento soggettivo ulteriore dell’illecito erariale la volontà di provocare un danno all’erario, simile al “dolo specifico” in chiave penalistica, ovviamente assai più difficile, se non impossibile, per il PM contabile da provare, soprattutto in assenza di poteri istruttori quali intercettazioni o accesso ai conti correnti.
La Corte dei Conti a più riprese ha criticato tale scelta, posizione formalizzata in data 28 luglio 2020 in sede di audizione della Corte dei conti e del Consiglio di Presidenza dell’Istituto dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 1. e 8. del Senato della Repubblica in relazione all’esame del disegno di legge n. 1883 (d.l. 76/2020 – semplificazioni).
Anche recentemente, a marzo 2021, il Procuratore generale della Corte dei conti Angelo Canale in un intervento pubblico aveva ribadito la sua contrarietà a tale disposizione di legge, dicendo testualmente “Quando si abbassa l’effettività del principio di legalità, quando si delimita al di sotto di una certa soglia il perimetro delle responsabilità, quando la “fuga della firma” in realtà è la “fuga dai controlli”, si innesca il processo di formazione non di buone prassi ma della “mala amministrazione”, nel significato datole dall’ANAC. Facciamo solo un pensiero a quello che sta emergendo in questi giorni a proposito degli acquisti di mascherine e altra prodotti medicali….“
Concludeva affermando che “Insomma, il contesto normativo, le fattispecie dedotte in giudizio, i numeri – non quelli vagheggiati o semplicemente non forniti– ci dicono che le cause della “paura della firma”, della fuga dalle responsabilità vanno ricercate altrove, e non nella responsabilità amministrativa, che è posta a tutela della corretta gestione delle pubbliche risorse”