Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n 225 del 17 giugno 2021
L’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, “decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
Il Collegio ritiene che l’occultamento doloso del danno possa essere pienamente ravvisato nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione venga indotta in errore dal soggetto responsabile a causa della sua inosservanza di precisi obblighi giuridici di comunicazione; induzione in errore che può derivare, quindi, oltre che da una dichiarazione falsa, anche da un’omessa comunicazione. Pertanto, può essere individuato quel quid pluris che integra l’occultamento doloso del danno anche nei casi di omessa richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale.
Per quanto sopra, la decorrenza della prescrizione coincide con la segnalazione del 15.10.2019 diretta dalla Guardia di Finanza alla Procura regionale.
Atteso che l’invito a dedurre è stato notificato in data 18 agosto 2020, il Collegio rigetta l’eccezione di prescrizione.