Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n 225 del 17 giugno 2021
Una mera eventuale rassicurazione verbale non può escludere certo il riconoscimento della responsabilità amministrativa per danno erariale in questa sede del convenuto per i compensi percepiti in assenza di necessaria autorizzazione.
Ciò varrebbe persino se il convenuto avesse ricevuto una “verbale” autorizzazione, perché tale circostanza non esimerebbe, comunque, il dipendente pubblico dal richiedere, e dall’ottenere formalmente l’espressa autorizzazione scritta dell’amministrazione di appartenenza, prima di intraprendere qualsivoglia attività potenzialmente incompatibile o comunque extra-istituzionale.
E’ principio fondamentale del nostro ordinamento pubblicistico, infatti, che la pubblica amministrazione non esprima la propria volontà per fatti concludenti (che, infatti, possono assumere rilevanza giuridica in ristrette ipotesi eccezionali, ed a condizioni e presupposti ben determinati), ma soltanto attraverso un’attività provvedimentale espressa, dal momento che quest’ultima è la sola a consentire di assicurare la trasparenza e l’imparzialità di azione dell’ente, e la puntuale verifica della corretta ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.
L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali deve essere, infatti, necessariamente richiesta e rilasciata in forma scritta (motivo per cui la sua sussistenza non è suscettibile della prova testimoniale, cfr. art. 2725 c. 2 Cod. civ.), “al fine di consentire un oggettivo riscontro, anche a distanza di tempo, in ordine al suo effettivo rilascio, alla data della richiesta e del successivo rilascio, alle verifiche e valutazioni effettuate, in via preventiva, dall’Amministrazione (in relazione essenzialmente al profilo della insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi e di compatibilità dell’incarico autorizzando con gli obblighi di servizio del dipendente), nonché ai termini e limiti dell’intervenuta autorizzazione” (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 79/2017).
Se, poi, il convenuto ritiene di aver subito un danno dalla fuorviante rassicurazione asseritamente ricevuta dalla dirigente potrà, se ne sussistono le condizioni, eventualmente agire in altra sede nei confronti di questa.