CTR Lombardia, sentenza n 1792 del 13 maggio 2021
Nel caso di specie, l’agente postale, non avendo trovato il destinatario presso l’abitazione, ha provveduto a depositare il plico presso l’ufficio postale in data 3.11.09 ed ha provveduto ad inviare la raccomandata all’interessato (c.d CAD, come previsto per legge) il giorno successivo (4.11.2009); trascorsi i dieci giorni di rito, è stato apposto il timbro di compiuta giacenza alla data del 13.11.09.
Ha restituito quindi all’Agenzia delle Entrate l’avviso di ricevimento della notifica con specifica indicazione del numero della raccomandata inviata al contribuente e depositata presso l’Ufficio postale; successivamente è stato restituito l’atto all’Agenzia con la relata di compiuta giacenza.
Tuttavia, l’Ufficio ha omesso di depositare e quindi di provare la ricezione della CAD, vale a dire della raccomandata che certamente è stata inviata dall’agente postale il giorno 4.11.09, secondo quanto attestato dall’agente postale.
A fronte della specifica contestazione da parte del ricorrente, della assenza di prova dell’avvenuta ricezione della CAD da parte del destinatario, l’Ufficio ha del tutto omesso di dedurre e di allegare il documento attestante l’avvenuta ricezione
Il necessario adempimento di tale onere probatorio – rimasto insoddisfatto – è stato da ultimo affermato dalla Suprema Corte che si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15 / 04/ 2021.
In questa dispone che <<In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/ 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d.CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.>>