CTR Campania, sentenza n 4757 del 4 giugno 2021
La Provincia X della Congregazione dei Sacerdoti …. ( Ente Ecclesiatico riconosciuto) riceveva un avviso di accertamento IMU.
L’ente eccepiva che negli immobili oggetto di accertamento non si svolgerebbe alcuna attività di tipo assistenziale, sanitario, ricettivo etc., ma solo attività strettamente religiose (celebrazione della messa, corsi di preparazione alla prima comunione, cresima, pre – matrimoniali), e buona parte delle attività sarebbero rivolte alla gestione organizzativa interna e dunque destinate ai sacerdoti appartenenti alla Congregazione. Si tratterebbe, dunque, non di attività rivolte alla comunità esterna, per le quali potrebbe porsi il problema della commercialità o meno delle prestazioni ai fini della applicazione della esenzione IMU, ma di attività organizzative interne per la comunità dei sacerdoti facenti parte della Congregazione.
Ne conseguirebbe che, la prova richiesta dai giudici di prime cure relativa alla esclusiva destinazione di tali beni a scopi non commerciali per beneficiare dell’esenzione o per beneficiarne in forma proporzionale, non avrebbe ragion d’essere atteso che, le attività svolte dalla X negli immobili siti nel comune di Napoli si caratterizzano per essere destinate solo ai sacerdoti e non al pubblico.
La CTR ha ritenuto che se da un lato nessun dubbio vi è in ordine alla qualifica di ente ecclesiastico della X., non risulta invece affatto provato che, dal punto di vista oggettivo, le unità immobiliari oggetto dell’accertamento siano di fatto destinate ad attività di tipo culturale e formativo del clero e più genericamente alla catechesi ed alla educazione cristiana.
Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio dall’appellante non emerge in alcun modo che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati dall’Ente in questione per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione, essendosi limitata la X ad indicare la destinazione di tale cespiti, alcuni dei quali gestiti da terzi ONLUS ed ONG, senza peraltro dimostrare l’effettiva attività svolta all’interno degli stessi.