In questo articolo illustreremo il regime del risarcimento da eventuale danno da vaccinazione contro il Covid-19, con il dichiarato fine di evitare facili allarmismi da parte di chi ancora si deve vaccinare, su presunti “esoneri da responsabilità che fanno firmare”, e da altri timori eccessivi che potrebbero essere da remora nella decisione di sottoporsi a vaccinazione.
Si vogliono altresì scoraggiare facili “class action” contro il Ministero, portate avanti solo per motivi politici, incoraggiando azioni legali in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
L’intento del post è divulgativo, e quindi chiedo fin d’ora venia ai “superesperti”.
Perchè ci possa essere un risarcimento da fatto illecito il nostro ordinamento (art. 2043 cc) prevede tre elementi: il danno, il fatto illecito (almeno con colpa) e la correlazione tra fatto e danno.
Per i risarcimenti in materia sanitaria, per quanto qui di interesse, è stata di fondamentale importanza la legge 210/1992, recante norme in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Perchè è stata importante? Per due ordini di motivi: in primis perchè non prevede necessariamente l’instaurarsi di un contenzioso (o pre-contenzioso), ma un “semplice” procedimento amministrativo; secondo loco, perchè non prevede necessariamente una colpa da parte del sanitario o dell’azienda sanitaria.
Infatti, il Consiglio di Stato, commissione speciale, 26 settembre 2017, n. 2065 in materia di vaccinazioni obbligatorie, illustra i motivi scrivendo che “sulla base del riferito disposto costituzionale, dunque, la copertura vaccinale può non essere oggetto dell’interesse di un singolo individuo, ma sicuramente è d’interesse primario della collettività e la sua obbligatorietà – funzionale all’attuazione del fondamentale dovere di solidarietà rispetto alla tutela dell’altrui integrità fisica – può essere imposta ai cittadini dalla legge, con sanzioni proporzionate e forme di coazione indiretta variamente configurate, fermo restando il dovere della Repubblica (anch’esso fondato sul dovere di solidarietà) di indennizzare adeguatamente i pochi soggetti che dovessero essere danneggiati dalla somministrazione del vaccino e di risarcire i medesimi soggetti, qualora il pregiudizio a costoro cagionato dipenda da colpa dell’amministrazione”
Quindi nel caso di danni da vaccinazioni obbligatorie, non solo non vi è nessun esonero da responsabilità, ma il danneggiato non deve neanche provare una qualche colpa del sanitario (p.es.: ha sbagliato l’anamnesi, ha sbagliato la somministrazione, non ha rispettato il tempo di osservazione, ecc…); il danneggiato deve solamente provare che ha avuto un danno e che tale danno derivi dalla vaccinazione.
Ma la vaccinazione contro il Covid19 è obbligatoria? Ni, cioè è stata resa obbligatoria per il personale sanitario, forse sarà resa obbligatoria per il personale scolastico, ma è fortemente raccomandata per tutta la popolazione oltre i 12 anni.
Quindi è fuori dal procedimento degli indennizzi previsti dalla L. 210/1992? Non proprio. Innanzitutto, essendo obbligatoria per alcune categorie di persone (oggi personale sanitario, forse in futuro personale scolastico), in tali casi si applica il meccanismo previsto dalla legge citata. Negli altri casi ormai la Corte di Cassazione è orientata, insieme alla Corte Costituzionale, a riconoscere la possibilità dell’indennizzo anche per le vaccinazioni “fortemente raccomandate” (cfr anche : https://iusmanagement.org/?s=vaccin&submit=Cerca). Quindi, probabilmente le ASL potrebbero rifiutare l’indennizzo ex L. 210/1992, ma tale orientamento avrebbe poca vita davanti ad un giudice e probabilmente a breve sarà cambiato.
Qual è il danno da provare? Le linee guida interregionali di cui all’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 recitano che si deve aver riportato una lesione da cui sia derivata una “lesione o menomazione permanente” dell’integrità psicofisica, quindi non ogni malessere fisico o difficoltà psichica reca con sè il diritto al risarcimento. Per dirla in modo chiaro, la febbre per qualche giorno non dà diritto all’indennizzo. Diffidate da chi vuole a tutti i costi lucrare su questa pandemia inventando anche fantasiose relazioni medico-legali: se siete stati veramente male, per esempio tanto da essere ricoverati, e avete avuto delle conseguenze rilevanti osservabili a distanza di diversi mesi e che portano ad una invalidità (ridotta funzionalità renale, epatica, ridotta capacità motoria di qualche arto, ecc…), allora potrete pensare di avviare il procedimento, altrimenti state perdendo tempo e soldi. Se volete dare un occhio a quali percentuali di invalidità possono condurre determinare menomazioni, potete consultare le tabelle INPS qui.
Da precisare: non esiste nessun “esonero da responsabilità”, nessuna “manleva” da firmare prima della vaccinazione, ma solamente il consenso informato, cioè la dichiarazione che voi siete stati edotti dell’atto sanitario che il medico sta compiendo, ma ciò non significa perdere il diritto ad ogni indennizzo/risarcimento. Oltre all’indennizzo ex L. 210/1992, è ovviamente sempre possibile richiedere il maggior danno (da provare) adendo l’autorità giudiziaria ordinaria.
Per chi volesse intraprendere troppo “a cuor leggero” la strada della richiesta di indennizzo o di risarcimento, preciso che in ogni caso si deve sempre provare il nesso causale tra vaccinazione e danno, e questo potrebbe non essere troppo facile. Infatti non ogni prossimità temporale tra un malessere e la vaccinazione, comprova un nesso causale.
Ci informa l’AIFA, che durante la sperimentazione “l’unica reazione avversa severa più frequente nei vaccinati rispetto al gruppo placebo è stato l’ingrossamento delle ghiandole linfatiche. Si tratta, comunque, di una patologia benigna che guarisce da sola“.
Secondo i dati della farmacovigilanza, al 26/07/2021 sono state inserite 128 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate. Di queste, l’87,1% è riferita a eventi non gravi e il 12,8% a eventi avversi gravi, con un tasso di 16 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate. In percentuale alle segnalazioni, solo l’ 1,2% esita in un decesso (0,6%) o in una invalidità (0,6%).
Quindi il tasso delle segnalazioni con esito decesso è nella misura di 0,75 ogni 100.000 dosi. Di queste, in base all’algoritmo dell’OMS, il 59,9% dei casi è non correlabile (cioè non c’è nesso causale tra vaccino e decesso), il 33,2% indeterminato e il 4,5% inclassificabile, in sette casi (2.4 % del totale) la causalità risulta invece correlabile.
Quindi le probabilità che si abbia una menomazione permanente o addirittura un decesso in conseguenza della vaccinazione contro il COVID-19, è veramente basso, e ciò dovrebbe essere sufficiente per scoraggiare facili ricorsi.