Agenzia delle Entrate, risposta n 591 del 15 settembre 2021
Le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del d.l. n. 52 del
2021, sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
…
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2…
Come previsto dal comma 4, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), «è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, … per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ..
Alla luce dei dati normativi nelle prestazioni di rilascio della certificazione verde COVID-19 da parte dei medici di medicina generale, conseguente all’avvenuta guarigione dall’infezione virale, è riscontrabile quella prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell’interessato o della collettività, necessaria per poter fruire del regime di esenzione da IVA.
In virtù di ciò, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, attestanti l’avvenuta guarigione dal virus, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è riconducibile nell’ambito applicativo dell’esenzione dall’IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.