Corte di Cassazione, sentenza n. 24958 del 15 settembre 2021
La questione verte sull’obbligo dell’ASL di corrispondere, per tutte le prestazioni ricevute dal Laboratorio di Analisi Chimiche X, il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo agli appellanti, biologi iscritti all’ENPAB, con condanna della detta ASL al pagamento della somma corrispondente a quanto dovuto ai biologi per il mancato versamento del contributo integrativo maturato sulle prestazioni relative ai periodi per ciascuno indicati e relativi accessori.
La questione relativa all’obbligo dell’ASL di versare il contributo integrativo è stata risolta nel senso di ritenere l’ASL obbligata a tale versamento in applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 103/1996;
l’ASL ha proposto ricorso per Cassazione, da ritenere infondato in continuità con le decisioni assunte da Cassazione n. 2236 del 30 gennaio 2020, Cass. 2850 del 2020 e Cass. n. 22404 del 2020, che hanno esaminato fattispecie del tutto analoghe alla presente.
Contrariamente all’assunto svolto da ASL, infatti, è la disciplina, inderogabile, dell’obbligazione contributiva relativa al rapporto assicurativo obbligatorio che regola la concreta fattispecie dedotta in causa senza che assuma rilevanza il dato che la pretesa fatta valere dai ricorrenti sia ancorata anche agli obblighi derivanti dalla convenzione intercorsa tra le parti;
La regolamentazione contributiva appena descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna, per cui non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto dell’art. 1, comma 39, I. n. 243 del 2004; tali disposizioni, peraltro, non condividono la ratio di quelle sopra applicate. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 10959 del 2018; Cass. n. 11257 del 2016; Cass. n. 11591 del 2016) esse sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche ed quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che “le medesime società’ indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività’ di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”: si è ritenuta la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola “fatturato”, giacchè essa non avrebbe significato ove la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società; l’intento teleologico della norma in esame conferma che la L. n. 243 del 2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l’assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l’attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.