Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 327 del 20 settembre 2021
L’art. 30 comma 15 della L. 289/2002 prevede che “Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennita’ di carica percepita al momento di commissione della violazione.Con la gravata sentenza la Seconda Sezione giurisdizionale di appello
E’ una norma che non ha avuto larghissima applicazione, e spesso gli amministratori condannati hanno fatto ricorso sperando che i giudici applicassero con difficoltà la norma. Invece recentemente si sta confermando la tendenza all’applicazione senza sconti di questa norma. Così anche nel caso in esame.
La Corte dei Conti d’Appello ha rigettato il gravame, presentato dagli attuali ricorrenti, avverso la sentenza n. 54/2017, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio aveva condannato i convenuti, in qualità di componenti della Giunta provinciale di X, irrogando loro la sanzione di cui all’art. 30, c. 15, l. n. 289/2002, da pagare in favore della Provincia stessa, diverse somme.
Secondo la prospettazione della Procura contabile, l’intervento avrebbe riguardato lavori di manutenzione ordinaria dell’esistente struttura scolastica, per cui non sarebbe stato possibile ricorrere al finanziamento tramite mutuo, non trattandosi di spesa di investimento. La fattispecie avrebbe, pertanto, integrato l’ipotesi sanzionatoria di cui all’art. 30, c. 15 della l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).
La sentenza in argomento ha confermato le sanzioni a tutti i componenti, dichiarando inammissibili i ricorsi per revocazione