Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 329 del 23 settembre 2021
Il RUP ed il DL hanno emesso un certificato di regolare esecuzione in assenza di una verifica eseguita sugli strati più profondi ed in presenza di una semplice analisi qualitativa degli strati di conglomerato bituminoso, ben consapevoli di quanto fosse compromessa la vita residua della strada, alla luce della relazione della società X.
Con riferimento al Lotto III le violazioni poste consapevolmente in essere dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, nei ruoli rispettivamente ricoperti, sono plurime ed evidenti e posso essere quì di seguito ricapitolate: -mancata ottemperanza ai suggerimenti di X e successiva sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione; – omesse misurazioni per l’esecuzione degli strati in corso di realizzazione; – accettazione di una variante avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di sistemazione di alcuni difetti già presenti sulla strada in cambio della mancata realizzazione del manto di usura, al fine di non variare i costi finali; – mancati accertamenti anche dopo la constatazione di difetti strutturali da parte della soc. Y che riguardavano anche gli strati profondi al di sotto del conglomerato bituminoso; – apertura anticipata della strada senza collaudo; – nuovi accertamenti che hanno ad oggetto il solo strato bituminoso per effettuare valutazione qualitativa dei materiali e prove di portanza, senza procedere alla effettiva misurazione dei singoli strati e senza procedere a misurazione degli strati sottostanti; – sottoscrizione di certificato di regolare esecuzione nonostante l’evidenziazione di vizi strutturali; – pagamento dell’appaltatore e mancata iniziativa per accertamenti esaurienti e completi.
Alla luce di quanto sin quì rappresentato appare inevitabile la scelta del Collegio di addivenire, anche con riferimento al Lotto III all’accoglimento della domanda attorea così come formulata dalla Procura.
La valutazione dei fatti, così come rappresentati dalle parti e chiariti dai rispettivi consulenti e difensori, non può non rivelare la sussistenza di una condotta, tenuta dai convenuti, nei ruoli rispettivamente ricoperti, eziologicamente orientata alla causazione del danno, nonché la sussistenza dell’elemento del dolo, sottostante alla condotta medesima, nella particolare accezione di dolo civile, quale consapevole violazione delle norme che regolamentano il loro operato.
Come noto, infatti, anche qualora il fatto costituisca reato, la valutazione dell’elemento psicologico in sede civile non segue le regole del processo penale, ma è solo la condotta che deve essere dolosa cioè voluta (Cass. 13 gennaio 2021 n. 457) e non il danno. Anche con riferimento al Lotto III, il ruolo e le competenze professionali dei convenuti nonché l’elevato numero delle violazioni riscontrate (assenza di qualsivoglia accenno alle varianti di progetto ed alla documentazione a supporto, assenza di reali misurazioni e / o concreti riscontri della qualità e qualità dei materiali usati, assenza di riferimenti alle misurazioni e verifiche che, a posteriori, sostengono di aver effettuato) unitamente alla portata dei vizi riconosciuti (realizzazione di più sottili strati di materiali per volumi consistenti e per tutta l’estensione dell’opera) impediscono al Collegio di poter ravvisare l’elemento psicologico della colpa grave e ricondurre, pertanto, lo stesso ad una mera negligenza e/o imperizia nello svolgimento delle proprie attività.
La sussistenza di una fattispecie dolosa consente di poter individuare una obbligazione solidale tra le parti; il Collegio, ai soli fini della ripartizione interna, ritiene di poter indicare le quote di danno rispettivamente imputabili alle parti, pari al 65% per il Direttore dei Lavori ed il 35 % per il Responsabile Unico del Procedimento. La fattispecie dolosa esclude la possibilità di valutare un possibile ricorso, da parte del Collegio, al potere riduttivo. RUP e DL devono essere condannati quindi al pagamento in solido della somma di euro euro 308.016,18.