Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS1790 in Bollettino n 39/21 del 04 ottobre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di esprimere un parere, relativamente alla Deliberazione del Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 51 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto “Acquisto quote societarie della società Asmel consortile s.c. a r.l. per adesione alla centrale di committenza in house”, trasmessa all’Autorità in data 9 marzo 2021, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica – TUSPP).
Con riferimento al controllo analogo congiunto, si osserva che recentemente il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 6975/2020, ha ritenuto non soddisfatto tale requisito proprio in relazione ad Asmel.
In assenza dei presupposti per l’in house providing, è da ritenere che Asmel consortile non possa essere neanche affidataria in via diretta delle attività di committenza ausiliarie che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, CCP, possono essere affidate a prestatori di servizi previa procedura competitiva, a meno che si tratti di affidamento sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, lett. a), Codice dei contratti pubblici (CCP).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la Deliberazione del Consiglio Comunale 51/2020 del Comune viola gli articoli 5, comma 5, 38 e 39 del CCP, nonché l’art. 2, comma 1, lett. c) e d), del TUSPP. Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta Amministrazione dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.