ARAN, orientamenti applicativi, CFL136
È possibile l’assunzione a tempo indeterminato parziale, 18 ore settimanali, di un lavoratore alle dipendenze di altro ente locale, con diverso profilo professionale a part time al 50%?
L’articolo 92 del D.Lgs 267/00, come noto, prevede per il solo personale degli enti locali una specifica deroga al divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego. Pertanto, un ente locale può legittimamente procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dello stesso art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da leggere in combinato disposto con l’art. 19 “Contratto individuale di lavoro” dello stesso contratto:
– la previsione dell’assunzione e della tipologia contrattuale deve essere prevista nel Piano dei Fabbisogni (comma 1 lett. a) art. 53);
– il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro in cui si devono stabilire anche le modalità di articolazione della prestazione lavorativa: durata e collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (comma 11, art. 53 e comma 4 art. 19 dello stesso CCNL);
– nel caso di specie, il dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti;
– il dipendente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione di cui al comma 6 dell’art. 19 del CCNL in esame, in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.