Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n 760 del 19 ottobre 2021
Con atto di citazione depositato in data 18.01.2021, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri X, per sentirli condannare in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al pagamento della somma complessivamente pari a euro 178.000.000,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, per il presunto danno erariale determinato dalla complessiva operazione di proroga di concessione autostradale posta in essere.
Negli esposti citati, si paventava un grave pregiudizio erariale in quanto la proroga alla data del 2026 della scadenza della concessione amministrativa era rilasciata ad esclusivo vantaggio degli allora azionisti, ed era finalizzata alla cessione della stessa concessione ad altro soggetto di diritto: l’impresa spagnola “ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.”.
La Procura sottolinea che nel 2007 l’organo gestorio di A.N.A.S. S.p.a. aveva fattivamente adottato comportamenti giuridicamente vincolanti per il M.I.T. e lesivi delle posizioni giuridiche soggettive vantate dalla Provincia Autonoma di Trento, evidenziando come nel corso del 2015 ancora si dovesse raggiungere l’intesa tra i diversi organi di indirizzo politico amministrativo coinvolti nella vicenda. La mancanza dell’acquisizione della previa intesa, alla quale era subordinata la proroga della concessione, comporta -ad avviso dell’organo requirente- una precisa ipotesi di danno erariale riconducibile alla condotta gravemente colposa dei vertici della concedente “A.N.A.S. S.p.a.” che, senza avere prima (e doverosamente) raggiunto con la P.A.T. l’intesa prescritta dall’art. 19 del d.P.R. 22.03.1074 n. 381,
La proroga della concessione scaduta sarebbe inoltre una palese violazione dei principi posti a tutela dell’evidenza pubblica e della concorrenza, così come oggi disciplinati dal complesso ordito normativo multilivello che vede all’apice le norme di fonte europea, recepite nell’Ordinamento interno per il tramite dell’art. 117 della Costituzione.
In relazione alla vicenda in esame, non ravvisando il doloso occultamento, deve ritenersi maturata la prescrizione, essendo stati gli inviti a dedurre notificati in data 23 agosto 2019, e decorrendo il dies a quo del pregiudizio erariale derivante dall’adozione della proroga della concessione disposta con la convenzione del 9 luglio 2007, dalla sua scadenza iniziale e, segnatamente, dal 30 giugno 2013, giacchè, solo in questa data si sarebbe potuto svolgere una gara pubblica, con relative maggiori entrate al bilancio dello Stato.