Limiti e calcoli dell’indebitamento a lungo termine per le aziende sanitarie: la Corte dei Conti fa il punto

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, deliberazione n 216/2021/PRSS

Dal quadro normativo si ricava che l’indebitamento a lungo termine delle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna è soggetto ai seguenti vincoli normativamente prescritti:
1) finanziamento di sole spese di investimento;
2) durata decennale, con facoltà di superamento in caso di autorizzazione regionale;
3) limite quantitativo complessivo delle rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie;
4) autorizzazione della Giunta regionale.


Questa Sezione (cfr. deliberazione n. 50/2020/PRSS), anche sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 260/2019/PRSS), ritiene di individuare le “entrate proprie correnti” delle aziende del Servizio sanitario regionale essenzialmente nei ricavi derivanti “da prestazioni sanitarie intramoenia” e dalla “compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)”, valutando sulla base delle stesse il livello di indebitamento e il rispetto del relativo limite per ogni azienda.
Con riferimento all’Azienda USL di X, a pag. 58 della nota integrativa (Tab. 42) è indicata la quota capitale rimborsata nel 2019 dei debiti per mutui passivi, pari euro 1.610.313. Il costo del “servizio del debito”, pertanto, risulta dalla somma delle due componenti di quota capitale pari ad euro 1.610.313 e di quota interessi (interessi passivi sui mutui, voce contabile C.3.B) pari ad euro 151.035, per un totale di euro 1.761.348. Quindi, questo valore rappresenta il costo del servizio del debito ai fini del calcolo della percentuale dell’indebitamento sulla base delle modalità sopra richiamate.

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