Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/2021/QMIG
Nell’ambito della verifica sull’attività libero professionale, la Sezione remittente ha accertato che tra gli “altri costi intramoenia” l’Ente non ha contabilizzato la c.d. “indennità di esclusività” (comprensiva di oneri ed IRAP). Secondo l’Ente, tale indennità sarebbe da annoverare tra i costi del personale, e non tra quelli dell’attività intramuraria, in quanto “legata soltanto allo stato giuridico del personale dipendente”.
La Sezione regionale di controllo per le Marche, dopo una analitica ricognizione del quadro normativo di riferimento, ha dato atto della sussistenza di un contrasto interpretativo in seno alle Sezioni territoriali sintetizzabile in due orientamenti contrapposti.
Premesso che In relazione alle specifiche tipologie di costo connesse all’attività in esame, l’articolo 1, comma 4, lett. c), della legge n. 120/2007 come modificato dall’art. 2, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, indica la necessità che ciascuna azienda sanitaria definisca “d’intesa con i dirigenti interessati, gli importi da corrispondere a cura dell’assistito, idonei ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende.
Analogamente, l’art. 116 del CCNL 2019 prevede che nella fissazione le tariffe debbano essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende.
La Sezione delle Autonomie ha risolto il contrasto esistente tra le varie sezioni, affermando quanto segue:
gli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale introdotti dal DM 20 marzo 2013, individuano in termini univoci le modalità di contabilizzazione dei costi relativi all’attività professionale intramuraria ai fini della determinazione del relativo equilibrio economico. Pertanto, l’indennità di esclusività, di cui all’art. 5 del CCNL Dirigenza medico-veterinaria del 8 giugno 2000, deve essere computata tra gli “altri costi” dell’attività libero professionale. La misura dell’indennità da prendere in considerazione, limitatamente al personale che effettivamente svolga l’attività libero professionale intramuraria, va definita in base al criterio dell’incidenza dell’attività libero professionale rispetto alla restante attività istituzionale, nel rispetto del principio di prevalenza della seconda sulla prima. L’individuazione dello specifico parametro di valutazione da adottare ai fini del calcolo della predetta quota di incidenza è rimessa alla valutazione dei competenti organi regolatori”.