Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, sentenza n. 61 del 28 ottobre 2021
La vicenda riguardava l’ingiustificato rimborso, da parte dell’ASP ed in favore della Clinica, di prestazioni sanitarie non corrispondenti all’effettività, ed ottenuto grazie alla “volutamente” errata (da parte della Clinica), e “colpevolmente” ignorata (da parte dei Medici funzionari ASP), descrizione codificata delle stesse.La Clinica, in altre parole, ha “scelto”, tra le varie opzioni disponibili, di gestire ed amministrare la fase del rimborso prestazioni “al rialzo”, assumendo quale linea politica aziendale quella del “costo più alto”, trascurando qualsiasi ipotesi di dubbio operativo.
Tale “scelta aziendale” ha quindi trovato agevole sponda nella sgranata ed imperfetta rete di controllo pubblico, ancora una volta scontante difetti di diligenza personale e di incompetenza, ma anche falle di sistema endemiche e purtroppo correlate alla triste e perniciosa assenza di una “seria cultura dei controlli” sulla gestione di risorse finanziarie pubbliche,
Il danno, costituito dalla differenza tra le prestazioni fatturate dalla Clinica e quelle effettivamente coerenti con gli interventi effettuati, viene imputato, in via diretta e solidale, alla Clinica X S.p.A. ed al suo Amministratore ratione temporis in carica, dott. Y, ed in via sussidiaria, in ragione della diversa qualificazione del contributo causale apportato, ai due medici dipendenti dell’ASP preposti all’assolvimento dei compiti di controllo delle attività di rimborso per il periodo di rispettiva titolarità della carica (uno dal 1/1/2014 al 28/2/2015 e il secondo dal 1/3/2015 al 13/7/2016).
L’obiezione per effetto ed in conseguenza del contenzioso civile pendente tra l’Amministrazione sanitaria regionale e la struttura privata, è, invero, sostenuta con forza dalle difese nella ricordata duplice veste di elemento determinante per la invocata sospensione del giudizio attuale ovvero in funzione della impossibilità di una effettiva determinazione dell’elemento oggettivo del danno.
Osserva, al riguardo, il Collegio, e con specifico riferimento della inattualità del danno, che il mero fatto che vi sia un giudizio pendente dinanzi al giudice civile non preclude affatto l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo contabile (Lombardia n.414/2005), perché non elide la sussistenza del danno, e la prima azione non ha carattere di pregiudizialità rispetto alla seconda, salva l’ipotesi che nel giudizio civile parallelo l’amministrazione abbia ottenuto la soddisfazione integrale delle proprie ragioni e che il nocumento qualificato dal requirente contabile come danno erariale sia stato eliso. Ciò che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Il danno costituito dalla alterata e sistematica – e comprovata – codificazione delle cartelle cliniche pari ad € 7.327.392,54 è da addebitarsi in via diretta ed immediata alla Clinica X S.p.A. ed al suo amministratore pro tempore dott. Y, e il danno derivante dalla concorrente e gravemente colposa omissione delle attività di verifica e controllo è da addebitarsi ai medici preposti alla competente unità operativa nella misura di € 2.775.356,21