Anche per la videosorveglianza senza registrazione è necessaria l’informativa

Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 17440 del 2 settembre 2015
Con riferimento all’attività di videosorveglianza senza registrazione (rilevante nel caso di specie), con il Provvedimento del Garante del 29 aprile del 2004, si stabilisce che «nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (Cctv), possono essere tutelati legittimi interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni (es., gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici postali)». La ricorrenza di condizioni legittimanti l’attività di videosorveglianza comporta peraltro l’assoggettamento dell’attività all’obbligo di informativa, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, a norma del quale «L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
videosorveglianza senza registrazione obbligo informativa Cass17440_2015

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