Il documento di posizione italiana sull’applicabilità del diritto internazionale allo spazio cibernetico è stato redatto su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al Ministero della Difesa.
Il testo tocca temi quali la sovranità, la responsabilità degli Stati, l’uso della forza, il non intervento, solo per citarne alcuni.
In merito al documento di posizione nazionale, si evidenzia come al suo interno sono stati espressi dei pareri, non esaustivi, su una serie di differenti questioni riguardanti l’applicazione del Diritto Internazionale allo spazio cibernetico. In particolare, sono stati trattati i seguenti temi:
– la tutela della sovranità nello spazio cibernetico e le violazioni del principio di non intervento;
– l’applicazione della responsabilità internazionale degli Stati alle attività svolte nel dominio in questione;
– l’applicazione del Diritto internazionale Umanitario nel dominio cibernetico;
– il ruolo degli stakeholders privati;
– la cooperazione internazionale nello spazio cibernetico.
Infine, ma non ultimo per importanza, questo documento costituisce un contributo importante per i nostri partners e alleati anche nelle altre organizzazioni di cui siamo parte, a cominciare da UE e NATO, ai quali ci lega non solo l’amicizia e la solidità dei rapporti, ma anche il senso di responsabilità di contribuire agli sforzi collettivi per la realizzazione dei nostri obiettivi comuni. I capitoli dedicati al diritto internazionale umanitario, lungi dal costituire un incoraggiamento a conflitti armati (nel paper si ribadisce, infatti, il divieto dell’uso della forza, anche nell’ambiente cibernetico), costituiscono esattamente il contrario e hanno l’obiettivo di replicare nello spazio cibernetico, le tutele e le limitazioni che sono state faticosamente individuate nel corso dei secoli.
Nel documento l’Italia equipara un attacco cibernetico ad un attacco armato, con le seguenti parole.
In line with the conclusions reached by the ICJ in the Nicaragua v. United States case, Italy considers that the gravest form of use of force constitutes an armed attack10. There is no established definition or threshold of hostile cyber operations falling within ‘armed attack’ in the sense of article 51 of the UN Charter11