Corte di Cassazione, sentenza n. 17600 del 21 giugno 2021
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio, consente l’intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all’adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento stante la mancata produzione di certificazioni mediche giustificative delle assenze per malattia, certificazioni che peraltro avrebbero dovute essere redatte ai sensi dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, reputando insufficiente allo scopo la telefonata meramente predittiva delle assenze effettuata dal lavoratore al datore).