CTR Piemonte, sentenza n 773 del 06 ottobre 2021
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento avanti alla C.T.P. di Torino che con sentenza 143/07/2013 accoglieva parzialmente la domanda, rigettandola per quanto concerneva il bonifico di euro 152.000 effettuato a favore della contribuente dal padre.
Nelle sue difese e nella discussione orale la difesa dell’appellante ha insistito sulla circostanza che si sarebbe dovuto concludere che il bonifico di 152.000 euro rappresentava una liberalità da padre a figlia, liberalità che in quanto tale sarebbe dovuta comunque essere ritenuta indenne da tassazione. In proposito i giudici di primo grado hanno osservato che l’esistenza di una donazione poteva ritenersi esclusa perché non vi era prova che fossero state assolte le imposte di legge ( non sul reddito, ma sull’atto). Tale circostanza obietta la difesa dell’appellante non sarebbe sufficiente perché dovrebbe ritenersi operante una presunzione di liberalità trattandosi di rapporti tra padre e figlia.
In proposito, tuttavia, va osservato che di liberalità non può trattarsi sia perché proprio l’appellante ha fornito una diversa spiegazione dei rapporti intercorsi, sia perché è pacifico in causa che il bonifico di 152.000 euro recava come causale l’indicazione di “restituzione”, evidentemente incompatibile con la sua qualificazione come liberalità.
Si deve concludere che non solo la contribuente non ha fornito la prova su di essa gravante atta a vincere la presunzione di legge, ma che la dimostrata esistenza di complessi rapporti di dare ed avere tra il padre, lei e il fratello di quest’ultima, derivante dalla liquidazione di attività facenti capo a diverse società a ristretta base familiare avrebbe richiesto una prova circostanziata ed adeguata dell’assunto di parte appellante, prova che non è stata fornita.
L’appello principale va conseguentemente respinto.