Annullamento dell’affidamento per violazione del principio di rotazione e possibili effetti sul contratto


TAR Liguria, sentenza n. 1052 del 6 dicembre 2021

Il principio di rotazione imponeva a X di “saltare” il prossimo affidamento diretto.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, dev’essere dunque annullata la determinazione dirigenziale per violazione del principio di rotazione.
All’annullamento della aggiudicazione consegue la dichiarazione di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a..
Non ricorrono, infatti, i casi di gravi violazioni di cui all’art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a., in quanto l’aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando, ma pur sempre nell’ambito dei casi consentiti dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.7.2020, n. 76 (appalti di servizi di importo inferiore a 139.000 euro, al netto dell’IVA).
La rilevata violazione del principio di rotazione ricade piuttosto negli altri casi di cui all’art. 122 c.p.a., che rimette al giudice di stabilire se dichiarare inefficace il contratto, “fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.
Nel caso di specie, il vizio riscontrato impone l’indizione di una nuova procedura di affidamento, l’individuazione e le modalità della quale sono rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, fermo soltanto, in caso di scelta per l’affidamento diretto e senza gara, il rispetto del principio di rotazione, con il conseguente divieto di assegnazione del servizio al gestore uscente X s.r.l..
Non ricorrono invece, ad avviso del collegio, esigenze “imperative” che impongano il mantenimento del contratto stipulato con X, ben potendo i residui obblighi contrattuali essere rispettati da un altro soggetto, diverso dall’attuale esecutore, come del resto è già accaduto nell’a.s. 2020/2021, in cui si sono avvicendati i due operatori.
Pertanto, l’inefficacia del contratto può essere dichiarata con decorrenza dal 31.12.2021, così da permettere che l’avvicendamento con il nuovo operatore – da individuarsi a cura dell’amministrazione comunale – avvenga durante la pausa natalizia.
In considerazione del fatto che la domanda di risarcimento del danno per equivalente da perdita di chance è stata formulata in via subordinata, soltanto per l’eventualità che non fosse disposta l’inefficacia del contratto, non vi è luogo a provvedere sulla stessa.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo

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