Corte di Cassazione, sentenza n. 40287 del 15 dicembre 2021
Il punto controverso è relativo al momento in cui va stimata l’assenza del conflitto di interessi: ex ante ovvero all’esito del procedimento penale?
In proposito, ritiene il Collegio che occorre assicurare continuità all’interpretazione che subordina l’operatività del meccanismo di assunzione dell’onere della difesa a carico dell’amministrazione alla valutazione di insussistenza ex ante di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente, come affermato da Cass. Sez. L. 11/07/2018, n. 18256, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Tale interpretazione si pone in logico e coerente sviluppo con l’esegesi delle previgenti disposizioni che disciplinavano in maniera speculare la materia.
In particolare, Cass. Sez. L. 06/07/2018, n. 17874, ha sottolineato come il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale stesse, a norma dell’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 268 del 1987, presuppone che non vi sia un conflitto d’interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall’esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione, in piena continuità con Cass. Sez. L. 03/02/2014, n. 2297, secondo cui il conflitto d’interessi è rilevante indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione, nonché con Cass. Sez. L. 24/11/2008, n. 27871, che, nel regime di cui agli artt. 22 del d.P.R. n. 347 del 1983, 97 del d.P.R. n. 268 del 1987 e 18 della legge n. 67 del 1997, aveva già sostenuto l’impossibilità di configurare differenze di disciplina tra la sentenza di condanna e di assoluzione, «atteso che il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell’ente pubblico datore di lavoro è posto dalla legge senza distinzioni, ossia tanto per l’eventualità della condanna quanto per l’eventualità del proscioglimento.»).
Tale giurisprudenza si colloca nel quadro dell’arresto reso da Cass. Sez. U. 04/06/2007, n. 13048, che, in una fattispecie regolata dall’art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, applicabile ratione temporis, ha chiarito che la mancanza di una situazione di conflitto di interesse costituisce presupposto perché sorga la garanzia in esame, sicché, se l’accusa è quella di aver commesso un reato che vede l’ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto e non già sorge solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall’accusa.
cfr in senso contrario: https://iusmanagement.org/2021/12/08/legittimo-il-rimborso-delle-spese-legali-lassoluzione-esclude-il-conflitto-di-interessi/