ARAN, parere n. ASAN52d del 23 novembre 2021
Ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza professionale di cui all’art. 89, comma 2, (Indennità di esclusività) e 92, comma 1, (Clausola di Garanzia) del CCNL Area della Sanità del 19/12/2019 si deve prendere in considerazione la “effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”. Nell’art. 18, comma 4, sull’attribuzione degli incarichi, oltre a quanto sopra previsto, si devono prendere in considerazione anche “…i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea..”.
Il suddetto articolo 1 (Campo di applicazione) del CCNL dell’Area della Sanità del 19.12.2019 prevede che “Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del medesimo CCNQ.”
Da queste norme pattizie, si evince dunque chiaramente che il servizio riconoscibile è solo quello svolto presso le aziende e gli enti del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 che ricomprende gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in regime di diritto pubblico di cui al D.Lgs. 288/2003. Tra l’altro, la terminologia utilizzata dalle disposizioni contrattuali, le rende riferibili esclusivamente ai dirigenti che hanno maturato l’anzianità di servizio in questione con un rapporto di lavoro pubblico.
Si ritiene utile, altresì, richiamare l’attenzione sul fatto che i benefici economici in esame possono essere attribuiti al dirigente, oltre che in presenza dell’anzianità sopra descritta anche a seguito dell’esito “positivo” della valutazione effettuata dal competente Collegio Tecnico in ordine ad attività di natura, unicamente, professionale e quindi relative all’effettivo servizio prestato dal dirigente valutato.