Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 487 del 29 dicembre 2021
La Procura contabile ha dedotto che la convenuta, nella qualità di dirigente scolastico dell’Istituto …, avrebbe illegittimamente rilasciato l’autorizzazione favorevole alla docente …per lo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, negli anni 2017 – 2019.
Per l’esattezza, la docente avrebbe richiesto di essere autorizzata ad accettare l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione della società … s.p.a., in rappresentanza del Comune e per la durata di un triennio; pur trattandosi dell’assunzione di una carica in una società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione di incompatibilità assoluta ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, come desumibile expressis verbis dall’oggetto sociale indicato nello Statuto, la convenuta avrebbe accolto l’istanza di autorizzazione, così ponendo in essere una condotta gravemente colposa causativa di danno erariale.
La convenuta, costituendosi in giudizio ha definito il giudizio mediante il versamento dell’importo di € 12.725,81, pari al 50% del quantum richiesto in citazione, ai sensi dell’art. 130 c.g.c.