TAR Lazio, sentenza n. 12107 del 24 novembre 2021
In data 11 luglio 2012 Consip ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
Nel luglio 2014 Consip ha trasmesso all’AGCM, su richiesta di quest’ultima, una documentazione descrittiva dell’esito della suddetta gara dalla cui analisi sono emerse alcune anomalie che lasciavano ipotizzare una violazione della normativa a tutela della concorrenza. Con delibera n. 21125 dell’8 ottobre 2014, l’AGCM ha disposto l’avvio del presente procedimento, e con provvedimento n. 25802 del 22/12/2015 ha accertato che che le società X, Y, Z hanno concordato la partecipazione, con la finalità di condizionare gli esiti della gara Consip, e la spartizione dei lotti da aggiudicarsi nel limite massimo fissato dalla lex specialis.
In data 28 febbraio 2017 la sentenza del Consiglio di Stato n. 927/2017 ha confermato la sentenza del Tar Lazio n. 10309/2016, che ha respinto gli appelli delle società, anche se ha chiesto di rideterminare la sanzione. Con provvedimento n. 26918 del 30/03/2017 l’AGCM ha rideterminato la sanzione
Inoltre con delibera del 25.10.17, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’esito del relativo procedimento istruttorio, ritenendo configurato l’elemento psicologico del dolo nell’omissione di dichiarazione resa in una procedura ad evidenza pubblica sul possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (già art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2016), irrogava all’operatore economico X la sanzione economica di € 10.000,00, e l’ulteriore sanzione consistente in mesi sei di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 27770 del 2020 – che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da X avverso la sentenza n. 7271 del 2018 del Consiglio di Stato, che a sua volta aveva annullato la sentenza n. 12572 del 2017 del Tar Lazio, così rigettando il ricorso da essa proposto avverso la sanzione interdittiva a suo carico disposta con delibera del 25.10.2017 dell’ANAC – questa ha proceduto ad effettuare una nuova annotazione a scopi interdittivi il 25.12.2020.
La sentenza n. 3754 del 2021 del Tar Lazio, Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da X avverso questa nuova annotazione; tuttavia, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 2163 del 22.4.2021, ha sospeso in via cautelare l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; insomma, l’efficacia dell’annotazione interdittiva del 25.12.2020 è stata sospesa dall’ordinanza del Consiglio di stato del 22.4.2021. Ne consegue che non può ritenersi che, in forza di questa annotazione, effettuata dall’ANACsolamente il 25.12.2020 e la cui efficacia, lo si ribadisce, è stata sospesa dal Consiglio di Stato, X abbia perso i requisiti di ordine generale ai fini della partecipazione alla procedura di gara indetta il 28.8.2020 e aggiudicata l’8.12.2020, né che X avesse l’obbligo di dichiararne l’esistenza. Infatti, dal momento della domanda di partecipazione fino all’aggiudicazione, detta iscrizione non sussisteva, essendo la sua efficacia sospesa in via giudiziale ed essendo stata rinnovata solo successivamente.