Consiglio di Stato, sentenza n. 8717 del 30 dicembre 2021
Con riferimento ai clienti domestici di energia elettrica e gas, acquisiti tramite contratti conclusi mediante canale web, teleselling e/o c.d. porta a porta ovvero nei locali commerciali della stessa società: a. in relazione alla violazione degli articoli 3 e 5, comma 1, del Codice di condotta commerciale, la condotta inerente alla mancata indicazione dell’importo esatto (infatti secondo tale clausola “i costi di gestione amministrativa non sono compresi nei corrispettivi previsti per la fornitura ed è facoltà del Fornitore addebitare al cliente un corrispettivo non superiore a cinque euro mensili ”) del corrispettivo dovuto a titolo “costi di gestione amministrativa” si è protratta da gennaio 2014 fino al 20 giugno 2016
In primo luogo, la disposizione di cui all’art. 3 del Codice di condotta commerciale, infatti, prescrive che gli esercenti la vendita forniscano in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali. La clausola contrattuale predisposta da Green Network, oggetto di contestazione, essendo indeterminata ed incompleta poiché definita solo nel suo massimo ammontare, è quindi in contrasto con la predetta disposizione.
In secondo luogo, l’art. 5 del medesimo Codice, nel perseguire il generale fine – sopra richiamato – di garantire un corretto confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato, detta infatti le regole atte a garantire che le informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio siano uniformate ai ricordati criteri di trasparenza, completezza e non discriminazione; in particolare, occorre che eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica o di gas naturale devono essere indicati nel loro valore unitario ed accompagnati da una descrizione sintetica delle modalità di applicazione (art. 5, comma 1, lett. c), con la conseguenza che la accertata indeterminatezza dei costi in contestazione viola tali previsioni.
La quantificazione del preciso importo dovuto dai clienti in relazione ai costi di gestione amministrativa costituisce il contenuto della clausola e rappresenta, in virtù delle disposizioni predette, un elemento essenziale per la legittimità del corrispettivo addebitato. Nella fattispecie la mancata indicazione dell’importo determinato per il corrispettivo in questione nelle condizioni generali di contratto integra pertanto la violazione contestata.