Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 114 del 8 febbraio 2022
Non si ritiene legittimo il contratto di consulenza conferito al X, nella sua qualità di “knowledge owner”, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile e positivizzati dal legislatore, in base ai quali l’incarico deve corrispondere a effettive esigenze dell’Ente, deve avere un oggetto ben definito ed a riprova della sua esecuzione deve essere presentata adeguata documentazione. Come evidenziato dall’organo requirente nel caso in esame, l’incarico era dal contenuto fumoso, non rispondente ad alcun concreto e riconoscibile interesse dell’ente Y e conferito senza alcun accertamento circa la possibilità di utilizzare funzionari interni all’ente.
Al riguardo, occorre aggiungere che i convenuti non hanno offerto documentazione idonea a sostegno della tesi dagli stessi propugnata circa l’utilità dell’incarico e l’effettiva utilizzabilità dei suoi limitati esiti. Né può sopperire a tal fine l’argomentazione difensiva secondo cui l’accordo transattivo avvenuto in data 27.1.2015 ha determinato la definizione anticipata del complesso dei rapporti intercorrenti tra Y s.r.l. ed il dott. X, ivi incluso quello di knowledge management, in quanto esula dallo stesso la fattispecie di responsabilità amministrativa in discorso.
Responsabile del danno in questione è, in primo luogo, il dott. X che non avrebbe dovuto accettare un incarico, comportante notevoli vantaggi patrimoniali per quest’ultimo, che già con valutazione ex ante era da ritenersi palesemente inutile per l’ente e che non ha portato ad alcun vantaggio per lo stesso. Anche i vari ruoli di vertice esercitati nell’ambito della compagine sociale avrebbero dovuto indurlo ad un diverso comportamento. Alla determinazione del danno erariale, un contributo causale e psicologico è stato fornito anche dalla convenuta Z nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di Y, e dai convenuti W e H, rispettivamente Presidente Collegio sindacale e sindaco di Y.