Corte di Cassazione, sentenza n. 7093 del 1° marzo 2022
Sono state individuate in maniera puntuale le regole cautelari violate dal datore di lavoro, riconducibili alla omessa previsione del rischio a cui era esposta la persona offesa nella lavorazione a cui era stata adibita (artt. 28 e 17 d.lgs. 81/08), alla omessa formazione e informazione della tirocinante (artt. 36, 37 d.lgs 81/08), alla omessa fornitura di idonei dispositivi di protezione (art. 77 d.lgs. 81/08).
La ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due sentenze conformi e le inferenze da essa desunte, danno conto in maniera esaustiva e coerente delle ragioni del decisum. La Corte di appello, nel condividere le argomentazioni del primo giudice, ha posto in evidenza come la M. non avesse compiuto “una valutazione de! rischio specifico inerente l’operazione di lavaggio della vasca in riferimento al pericolo di caduta del coperchio in quanto appoggiato sul bordo senza alcun ancoraggio”; ha ancora rilevato come fosse stata omessa qualunque attività di informazione e formazione sull’attività da espletare, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva precisato di non aver ricevuto alcuna istruzione sulle modalità esecutive del lavoro da compiere e quelle del M., il quale, a sua volta, aveva affermato di non sapere come doveva essere compiuta l’operazione di lavaggio della vasca e di non possedere alcuna preparazione per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio. Ha ancora evidenziato come il datore di lavoro non avesse dotato la C. dei mezzi di protezione individuali (guanti antitaglio) necessari per eseguire l’operazione, tenuto conto delle caratteristiche del coperchio e del fatto che esso non fosse trattenuto in nessun modo nel momento in cui veniva spostato.
Le argomentazioni contenute nelle motivazioni espresse nelle sentenze di merito rivelano l’esatto inquadramento giuridico del caso ed il buon governo dei principi consolidati espressi in materia da questa Corte di legittimità